Il tuo sito internet è a norma? In Italia sono diverse le normative che riguardano la realizzazione dei siti internet e i dati in esso contenuti. Ricordiamo l’ultima, quella della cookie law, ma cerchiamo anche di non dimenticare le precedenti, alcune meno note, ma le cui sanzioni sono comunque piuttosto elevate: parliamo quasi sempre di migliaia di Euro!

Districarsi è molto complesso, ma proviamo a dare qualche riferimento. Dopo di chè rimaniamo sempre disponibili per un’analisi gratuita del sito e per un preventivo di sistemazione.

In caso di dubbio è meglio non rischiare, il checkup è gratuito! Contattaci ai nostri abituali recapiti.

DPR 404/2001

Partiamo dalla legge più vecchia, ed anche la più semplice.

L’attuale formulazione dell’articolo 35 del DPR 633/1972, modificato dall’art. 2, DPR 404/2001 e secondo quanto ribadito nella Risoluzione n. 60 del 16/05/2006 dell’Agenzia delle Entrate prevede che sulla homepage del sito internet sia obbligatorio indicare la Partita IVA.

In realtà spesso è più comodo e indicato metterlo nel “footer”, ovvero l’area di chiusura del sito, quello che nei documenti si chiama solitamente “piè di pagina”.

La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate riporta esattamente quanto segue:

L’obbligo di indicazione del numero di Partita IVA nel sito web rileva per tutti i soggetti passivi IVA, a prescindere dalle concrete modalità di esercizio dell’attività. Di conseguenza, quando un soggetto IVA dispone di un sito web relativo all’attività esercitata, quand’anche utilizzato solamente per scopi pubblicitari, lo stesso è tenuto ad indicare il numero di Partita IVA, come chiaramente disposto dall’articolo 35, comma 1.

E cosa succede se sei inadempiente? Sono purtroppo previste delle sanzioni, comprese tra 258,23 e 2.065,83 Euro.

Se hai necessità di aggiornare il sito e non sai come fare, contattaci ai nostri abituali recapiti.

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LEGGE 88/2009

Un’altra importante innovazione che impatta sui siti internet si ha con l’uscita dalle legge 88/2009 che ha innovato l’art. 2250 del Codice Civile, prevedendo l’indicazione obbligatoria all’interno delle pagine del proprio sito web di dati che precedentemente erano previsti solo per i documenti cartacei.

Nel dettaglio questi dati sono:

  • ragione sociale per esteso,
  • indirizzo completo della sede legale,
  • Codice Fiscale e Partita IVA,
  • Posta Elettronica Certificata (PEC),
  • Ufficio del Registro dove si è iscritti,
  • numero del Repertorio economico amministrativo (REA),
  • capitale sociale e indicazioni se interamente versato
  • eventuale stato di liquidazione in seguito a scioglimento,
  • eventuale stato di società con unico socio (Spa e Srl unipersonali),
  • società o ente alla cui attività di direzione e di coordinamento la società è soggetta (art. 2497-bis c.c.).

In realtà esistono delle varianti a seconda della tipologia di azienda o relativi alla figura professionale. E’ importante per questo il supporto di un professionista che sappia valutare quali dati pubblicare. Anche in questo caso, infatti le sanzioni sono rilevanti.

Sono purtroppo previste delle sanzioni, comprese tra 258,23 e 2.065,83 Euro e fra i 206 e 2.065 euro a seconda dell’inadempienza.

Se hai necessità di aggiornare il sito e non sai come fare, contattaci ai nostri abituali recapiti.

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NORME PROFESSIONALI

Per le professioni regolamentate, ogni ordine deontologico determina quali dati aggiuntivi è obbligatorio inserire sul sito internet e quali sono le relative sanzioni in caso di omissione o inadempienza.

E’ impossibile elencare tutti i regolamenti, che variano da ordine a ordine e da città a città. E’ compito del professionista che si occupa della realizzazione del sito quello di istruire il cliente sui dati che deve fornire, sulla base del caso specifico.

Spesso in caso di attività professionale regolamentata, come la professione medica ad esempio, esistono regolamenti molto severi e sanzioni altrettanto pesanti. In alcuni casi si arriva perfino alla sospensione dell’attività

In caso di dubbio è meglio non rischiare, il checkup è gratuito! Contattaci ai nostri abituali recapiti.

LEGGE 70/2003

Se il tuo sito aziendale si occupa di commercio elettronico allora l’art. 7, D.Lgs. 70/2003 ti obbliga a riportare, oltre ai dati già resi obbligatori dalle altre normative:

  • i contatti, in modo tale che la comunicazione possa essere diretta ed efficace;
  • l’indirizzo di posta elettronica;
  • estremi di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni.

Per le professioni regolamentate, invece, occorre inoltre indicare:

  • ordine professionale o istituzione analoga presso il quale è necessario iscriversi e numero di iscrizioni;
  • titolo professionale e stato in cui è stato rilasciato;
  • riferimenti alle norme professionali e codici deontologici con modalità di consultazione;
  • indicazioni chiare su prezzi e tariffe, evidenziando se comprensive di imposte o altri costi aggiuntivi;
  • attività consentite ed estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o vi sia una licenza d’uso.

Attenzione: alcuni Comuni d’Italia inoltre richiedono la compilazione di documentazione contestuale all’attivazione del negozio elettronico.

In questo caso le sanzioni sono piuttosto elevate: le violazioni di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 e 12 del decreto sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro. Nei casi di particolare gravità o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione sono raddoppiati.

Per soluzioni di e-commerce professionali, rivolgiti a un consulente esperto e ad un legale altrettanto qualificato.

Kinetica lavora in team con i migliori professionisti del settore per offrire alla propria clientela siti di e-commerce sicuri ed efficaci. Contattaci per un preventivo gratuito.

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CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, più noto come “normativa sulla privacy” è una legge che nel 2003 ha fatto molto scalpore e ha posto un accento sulla problematica di tutela dei dati personali. Nata per disciplinare l’uso indiscriminato dei dati, ha avuto un impatto importante sui siti internet.

Ogni sito web ha bisogno di una privacy policy. Dichiarare sul sito come vengono trattati i dati e trattarli correttamente è indispensabile a livello normativo, ma anche per il rispetto degli utenti.

La normativa e gli adeguamenti sono molto complessi ed è difficile sintetizzare il tutto in poche righe. E’ necessario, fra le altre cose:

  • dichiarare il titolare del trattamento dei dati;
  • indicare eventuali responsabili del trattamento;
  • indicare il luogo del trattamento dei dati;
  • indicare il tipo di dati trattato, le modalità del trattamento e i diritti degli interessati.

Ci sono poi alcuni dati per i quali è necessario ottenere un consenso per poterne effettuare il trattamento. E ci sono dati più o meno sensibili.

Le sanzioni sono molto salate e non riguardano solo il sito internet, ma la tutela dei dati in tutti i processi aziendali. Parliamo di cifre molto importanti: dai 6.000 in su, arrivando anche a toccare punte di 120.000 Euro a seconda del tipo di infrazione.

E’ necessaria una consulenza specifica per individuare se il trattamento all’interno del proprio sito web è adeguato. Kinetica è come sempre disponibile per un’analisi e un preventivo di adeguamento.

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COOKIE LAW

Arriviamo alla fine del nostro percorso con la normativa più recente, quella sui cookie. Con il Provvedimento dell’8 maggio 2014 il Garante sulla Privacy ha recepito la normativa europea che imponeva una regolamentazione dei cookie, stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati salvano sui terminali per essere gestiti nelle visite successive alla prima.

Dal sito del Garante:

I cookie sono stringhe di testo di piccole dimensioni che i siti visitati dall’utente inviano al suo terminale (solitamente al browser), dove vengono memorizzati per essere poi ritrasmessi agli stessi siti alla successiva visita del medesimo utente. Nel corso della navigazione su un sito, l’utente può ricevere sul suo terminale anche cookie che vengono inviati da siti o da web server diversi (c.d. “terze parti”), sui quali possono risiedere alcuni elementi (quali, ad esempio, immagini, mappe, suoni, specifici link a pagine di altri domini) presenti sul sito che lo stesso sta visitando.

I cookie, solitamente presenti nei browser degli utenti in numero molto elevato e a volte anche con caratteristiche di ampia persistenza temporale, sono usati per differenti finalità: esecuzione di autenticazioni informatiche, monitoraggio di sessioni, memorizzazione di informazioni su specifiche configurazioni riguardanti gli utenti che accedono al server, ecc.

Al fine di giungere a una corretta regolamentazione di tali dispositivi, è necessario distinguerli posto che non vi sono delle caratteristiche tecniche che li differenziano gli uni dagli altri proprio sulla base delle finalità perseguite da chi li utilizza. In tale direzione si è mosso, peraltro, lo stesso legislatore, che, in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2009/136/CE, ha ricondotto l’obbligo di acquisire il consenso preventivo e informato degli utenti all’installazione di cookie utilizzati per finalità diverse da quelle meramente tecniche (cfr. art. 1, comma 5, lett. a), del d. lgs. 28 maggio 2012, n. 69, che ha modificato l’art. 122 del Codice).

La questione non è da sottovalutare, poiché i proprietari dei siti non a norma rischiano multe piuttosto importanti: da 6.000 a 36.000 euro per omessa informativa e da 10.000 a 120.000 euro nel caso in cui venga dimostrata l’installazione di cookie di profilazione senza l’autorizzazione degli utenti. Ci sono infine sanzioni per chi non ottempera all’obbligo di notifica.

E’ importante pertanto capire se il tuo sito internet installa cookie, di che tipo e come va adattato il sito. E’ bene pertanto rivolgersi a un consulente qualificato che possa analizzare il sito internet e valutare le opportune azioni per essere in regola.

Per essere a norma è necessario:

  • fare un censimento dei cookie in utilizzo al sito;
  • nei casi previsti implementare un banner con un’informativa breve da mostrare all’utente alla sua prima visita e il link all’informativa completa;
  • implementare una pagina con l’informativa completa, personalizzata sulla base del tipo di cookie in utilizzo e linkata in ogni pagina del sito;
  • se sono presenti cookie di profilazione, ottenere il consenso prima di poterli installare.

E’ quindi necessario informare gli utenti del sito se si installano cookie durante la navigazione e non deve essere possibile installare cookie per finalità di profilazione e marketing, senza aver prima ottenuto il loro consenso.

Implementare l’ottenimento del consenso prima di installare il cookie di profilazione può essere impegnativo dal punto di vista della programmazione. E’ necessaria pertanto un’accurata analisi e un concreto rapporto costi/benefici.

Se hai un dubbio sul tuo sito contattaci per un checkup è gratuito! 

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E POI?

Le leggi e i regolamenti sono in continua evoluzione: il web si muove a una velocità incredibile. Essere a norma non è necessario solo per evitare inutili sanzioni, ma anche per dimostrare serietà professionale nei confronti degli utenti del sito, sempre più attenti a questi aspetti.

Se il sito internet è l’immagine della tua professione, rivolgiti a chi fa questo di mestiere, che sappia valorizzarti e tutelarti.

Kinetica da oltre 15 anni si distingue proprio per la serietà e la cura che mette nel proprio lavoro, sia su piccoli siti, sia su grandi lavorazioni. Offriamo inoltre ai nostri clienti contratti di manutenzione che consentono di mantenere il sito internet sempre aggiornato nel corso del tempo e al passo con le normative.

Contattaci per chiarire ogni tuo dubbio!